Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 07/07/2022

Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.

Art. 52

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 14/2016)

1. All'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

<<11 bis. Ai fini della scelta del tipo di analisi e dei valori deve essere in ogni caso garantito un livello di conoscenza di almeno LC2, come definito dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008, (Norme tecniche per le costruzioni), per le diverse tipologie strutturali. Livelli di conoscenza inferiori o superiori e le connesse indagini, rilievi o prove da effettuare, da scegliere di concerto tra professionista e committente, dovranno essere giustificati valutando il rapporto costi/benefici delle indagini in relazione all'importanza dell'opera e alle sue presumibili caratteristiche di vulnerabilità, nonché alla possibilità di significativi risparmi dei costi di intervento a parità di livello di sicurezza raggiunto.>>;

b) al comma 13 la parola <<dal>> è sostituita dalle seguenti: <<dalla data di ricevimento del>> e dopo la parola <<beneficio>> sono aggiunte le seguenti: <<, fatto salvo quanto previsto dal comma 13 bis>>;

c) dopo il comma 13 è inserito il seguente:

<<13 bis. Qualora il termine di sei mesi per l'affidamento degli incarichi di cui al comma 13 non sia rispettato, l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di concedere una proroga ovvero di fissare un nuovo termine, nel limite massimo di ulteriori sei mesi. Nel caso in cui il nuovo termine non sia rispettato si procede alla revoca del beneficio.>>.

2. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 11 bis, della legge regionale 14/2016, come inserito dal comma 1, lettera a), si applica ai procedimenti contributivi le cui domande sono presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le domande già presentate ma non ancora finanziate alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora l'importo richiesto sia inferiore al limite massimo consentito ai sensi dell'articolo 4, comma 12, della legge regionale 14/2016, gli Enti locali possono presentare una richiesta integrativa di contributo fino alla concorrenza dell'importo massimo di 50.000 euro, al fine di garantire un livello di conoscenza di almeno LC2, mantenendo tuttavia la posizione in graduatoria secondo l'ordine di presentazione della domanda iniziale.

4. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 13 bis, della legge regionale 14/2016, come inserito dal comma 1, lettera c), si applica anche ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.