﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 21 luglio 2017

      , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 30/06/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 50</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Sostituzione dell'articolo 63 quater della legge regionale 5/2007)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>L'articolo 63 quater della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è sostituito dal seguente: <p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;Art. 63 quater</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Norme transitorie per gli strumenti urbanistici attuativi comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Fino all'entrata in vigore del PTR, nell'attuazione degli strumenti urbanistici generali comunali dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo comunque denominato può apportare modifiche al PRGC purché si rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4, e le modalità operative di cui all'articolo 5, previsti nel capo II della legge regionale 21/2015. In tal caso il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo comunque denominato contiene una relazione sottoscritta dal progettista incaricato della sua redazione e asseverata dal responsabile del procedimento che dimostri il rispetto delle condizioni, dei limiti di soglia e delle modalità operative previsti nel capo II della legge regionale 21/2015 per le varianti agli strumenti urbanistici generali comunali dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Fino all'entrata in vigore del PTR, nell'attuazione gli strumenti urbanistici generali comunali non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo comunque denominato può apportare modifiche allo strumento urbanistico generale purché si rispettino le condizioni e i limiti di soglia di cui all'articolo 9 della legge regionale 21/2015. In tal caso il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo comunque denominato contiene una relazione sottoscritta dal progettista incaricato della sua redazione e asseverata dal responsabile del procedimento che dimostri il rispetto delle condizioni e dei limiti di soglia previsti nel capo II della legge regionale 21/2015 per le varianti agli strumenti urbanistici generali comunali non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura.&gt;&gt;.</p></p></p></p></body></html>