﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 21 luglio 2017

      , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 10/07/2025</p><p style="text-align: justify;"><strong>Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Conferimento dei sedimenti)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>In via generale i sedimenti provenienti dai dragaggi sono da considerarsi una risorsa e ovunque e ogni qualvolta sia possibile, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente naturale interessato e della normativa vigente in materia di ambiente e salute, deve sempre essere data priorità a modalità di conferimento flessibili che consentano il mantenimento dei sedimenti in loco e il riutilizzo per ripristini morfologici atti a contrastare l'erosione e la perdita di materiale sedimentario sia in ambito lagunare sia fluviale e litoraneo costiero.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Nelle more dell'approvazione del Piano di gestione del sito Natura 2000 della laguna di Marano e Grado previsto dall'articolo 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), e nel rispetto del piano regionale di tutela delle acque, approvato con decreto del Presidente della Regione 19 gennaio 2015, n. 013, per il conferimento e la collocazione dei sedimenti derivanti dai dragaggi dei canali e delle vie di navigazione ricadenti in ambito lagunare è data priorità al ripristino di strutture morfologiche lagunari quali velme, barene e arginature, site in prossimità delle zone di dragaggio o in idonee aree peri-lagunari, con l'applicazione della procedura di cui all'articolo 185, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e in conformità al verbale-intesa firmato il 4 settembre 2012 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.</p></p></body></html>