Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 07/07/2022

Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.

Art. 2

(Obiettivi)

1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione interna e la salvaguardia dell'ambiente la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia provvede, in relazione a quanto previsto dall'articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia), alla gestione manutentiva del sistema idroviario appartenente al demanio regionale navigabile, marittimo, lacuale e fluviale.