Capo II
Disposizioni transitorie e finali
Art. 64
(Proroga delle Commissioni competenti alla determinazione dell'indennità definitiva)
1. Fino alla costituzione delle Commissioni così come previste dall'articolo 15, continuano a esercitare le funzioni in materia le Commissioni attualmente operanti.
Art. 65
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.