Legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 07/07/2022

Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.
TITOLO VIII
 NORME IN MATERIA DI EDILIZIA CONTRIBUTIVA
Capo I
 Disposizioni in materia di edilizia contributiva
Art. 52
1. All'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono apportate le seguenti modifiche:
2. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 11 bis, della legge regionale 14/2016, come inserito dal comma 1, lettera a), si applica ai procedimenti contributivi le cui domande sono presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le domande già presentate ma non ancora finanziate alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora l'importo richiesto sia inferiore al limite massimo consentito ai sensi dell'articolo 4, comma 12, della legge regionale 14/2016, gli Enti locali possono presentare una richiesta integrativa di contributo fino alla concorrenza dell'importo massimo di 50.000 euro, al fine di garantire un livello di conoscenza di almeno LC2, mantenendo tuttavia la posizione in graduatoria secondo l'ordine di presentazione della domanda iniziale.
4. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 13 bis, della legge regionale 14/2016, come inserito dal comma 1, lettera c), si applica anche ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 56
2. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 19 bis, della legge regionale 27/2014, come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 906.100 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Art. 57
2. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 13 bis, della legge regionale 15/2014, come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 10 (Trasporto e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Art. 58
 (Conferma di contributo al Comune di Sequals)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 20.000 euro concesso ai sensi della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), con determinazione n. 612 del 25 marzo 2015 dalla Provincia di Pordenone al Comune di Sequals, per i lavori di adeguamento, completamento e miglioramento degli impianti sportivi comunali - campo sportivo di Lestans, a seguito della rendicontazione, nel rispetto della percentuale massima concedibile dell'80 per cento della spesa sostenuta e definitivamente ammessa, accertato in ogni caso il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.
Art. 59
1.
Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), la parola: <<vincolo>> è sostituita dalle seguenti: <<vincoli normativi posti a tutela della pubblica incolumità>>.

Art. 62
1. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi straordinari concessi agli Enti locali ai sensi dell'articolo 4, comma 57, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, (Assestamento del bilancio 2007), per interventi di manutenzione e valorizzazione di affreschi murali devozionali, capitelli e ancone votive testimonianti la religiosità popolare, nei casi in cui gli interventi siano stati conclusi e sia accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico, anche qualora non siano stati rispettati i termini fissati nel provvedimento di concessione. A rendicontazione della spesa, oltre a quanto previsto dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in, materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'Ente beneficiario presenta specifica dichiarazione attestante che l'intervento è stato realizzato con buon esito nel rispetto dei valori storico culturali e, nel caso di beni catalogati, in conformità al progetto approvato dalla competente Soprintendenza.