Legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 07/07/2022

Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.
TITOLO VII
 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Capo I
Art. 43

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 9, L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 21/2015.
Art. 44

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 9, L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 21/2015.
Art. 45

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 9, L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 21/2015.
Art. 46

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 9, L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 21/2015.
Art. 47

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 9, L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 21/2015.
Capo II
 Altre disposizioni in materia di urbanistica
Art. 48
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 166 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), dopo le parole <<legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio),>> sono inserite le seguenti: <<ovvero nelle varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo),>>.

Art. 50
1.
L'articolo 63 quater della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è sostituito dal seguente:
<<Art. 63 quater
 (Norme transitorie per gli strumenti urbanistici attuativi comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR)
1. Fino all'entrata in vigore del PTR, nell'attuazione degli strumenti urbanistici generali comunali dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo comunque denominato può apportare modifiche al PRGC purché si rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4, e le modalità operative di cui all'articolo 5, previsti nel capo II della legge regionale 21/2015. In tal caso il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo comunque denominato contiene una relazione sottoscritta dal progettista incaricato della sua redazione e asseverata dal responsabile del procedimento che dimostri il rispetto delle condizioni, dei limiti di soglia e delle modalità operative previsti nel capo II della legge regionale 21/2015 per le varianti agli strumenti urbanistici generali comunali dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura.
2. Fino all'entrata in vigore del PTR, nell'attuazione gli strumenti urbanistici generali comunali non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo comunque denominato può apportare modifiche allo strumento urbanistico generale purché si rispettino le condizioni e i limiti di soglia di cui all'articolo 9 della legge regionale 21/2015. In tal caso il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo comunque denominato contiene una relazione sottoscritta dal progettista incaricato della sua redazione e asseverata dal responsabile del procedimento che dimostri il rispetto delle condizioni e dei limiti di soglia previsti nel capo II della legge regionale 21/2015 per le varianti agli strumenti urbanistici generali comunali non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura.>>.

Art. 51

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 3, comma 7, lettera h), L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 63 quinquies, c. 7, L.R. 5/2007.