Legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 07/07/2022

Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.
Capo I
 Disposizioni in materia di paesaggio
Art. 28
1. All'articolo 57 bis della legge regionale 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Al fine del riconoscimento del valore di piano paesaggistico al piano di conservazione e sviluppo (PCS) dei parchi naturali regionali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), l'Ente Parco conforma o adegua il PCS alle previsioni del PPR ai sensi degli articoli 14, comma 3, e 17 della legge regionale 42/1996 ed entro i termini stabiliti dal PPR. La partecipazione dei competenti organi ministeriali al procedimento è assicurata in applicazione dell'articolo 57 ter.>>;

Art. 29
1.
Dopo l'articolo 57 bis della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:
<<Art. 57 ter
 (Conformazione o adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR)
1. I Comuni conformano o adeguano i propri strumenti urbanistici generali alle previsioni del PPR, ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del decreto legislativo 42/2004, secondo le procedure disciplinate dalla normativa regionale in materia di urbanistica entro i termini e con le modalità stabiliti dal PPR. La partecipazione degli organi ministeriali al procedimento di conformazione o adeguamento è disciplinata dal PPR.>>.

Art. 30
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 5/2007 sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. Sino all'adeguamento del regolamento regionale di cui al comma 1 al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, così come modificata dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164), nei termini di cui all'articolo 13, comma 2, del predetto decreto, trovano applicazione le più ampliative disposizioni di cui:
2 ter. I rinvii alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione per gli interventi di lieve entità a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni), si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017.>>.