Legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 07/07/2022

Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.
TITOLO IV
 SVILUPPO TERRITORIALE E SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
Capo I
 Disposizioni in materia di lavori pubblici
Art. 18
1.
L'articolo 11 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 11
 (Incentivi per la realizzazione di lavori pubblici)
1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dei soggetti di cui all'articolo 3, fatte salve le eccezioni ivi previste.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori o di collaudo tecnico-amministrativo, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti.
3. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme della presente legge. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente maturati nel corso dell'anno dal singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie e possono essere reimpiegate all'interno del quadro economico dell'opera. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni svolte, mediante apposita convenzione, da personale appartenente al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali), della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), sono corrisposte all'Ente di appartenenza che provvede all'erogazione al proprio dipendente. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

Art. 21
1.
Il comma 55 dell'articolo 4 della legge regionale 27/2014 è sostituito dal seguente:
<<55. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 54 sono assegnate con procedimento a sportello, nel limite di un'opera per ente locale, in seguito all'istruttoria d'ufficio che verifica l'ammissibilità della domanda. Le anticipazioni finanziarie vengono concesse nella misura dell'80 per cento su presentazione della documentazione relativa all'affidamento dell'incarico e sono liquidate compatibilmente con le esigenze degli spazi finanziari e di patto di stabilità dell'ente. Sono restituite, o compensate con commutazione in entrata, senza interessi, entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori da parte dell'ente beneficiario che, nel medesimo termine, provvede alla trasmissione del contratto stesso e degli atti approvativi la progettazione finanziata. La mancata restituzione comporta il recupero della somma erogata e il pagamento degli interessi di mora pari al tasso legale. Su richiesta motivata dell'ente beneficiario l'organo competente può concedere una proroga del termine per la restituzione dell'anticipazione e la trasmissione degli atti richiesti. È comunque consentita la restituzione anticipata delle somme erogate, fermo restando il rispetto degli obblighi di trasmissione della documentazione richiesta nei termini previsti. Ad avvenuta restituzione l'ente locale può presentare una nuova domanda di anticipazione per diversa opera pubblica. L'ente moroso o inadempiente è escluso dall'assegnazione di ulteriori anticipazioni finanziarie sino ad avvenuta regolarizzazione e al pagamento o recupero delle somme e relativi interessi.>>.

Art. 23
1. In ordine ai lavori in economia di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale 14/2002- nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate con la legge regionale 24/2016- la locuzione <<per mezzo del personale della amministrazione aggiudicatrice>> si interpreta nel senso che nell'amministrazione diretta, vengono riconosciute le somme sia per la manodopera che per i mezzi propri impiegati, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
Capo II
 Disposizioni in materia di gestione dati e banda larga