<<19 bis. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai Comuni beneficiari dei contributi di cui al comma 16 un finanziamento pari al 65 per cento della spesa al fine di sostenere la realizzazione degli interventi, erogabile in unica soluzione su presentazione dell'atto di cessione del diritto di superficie. A tal fine i Comuni beneficiari presentano domanda al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro il 2 ottobre 2017.
19 ter. Il finanziamento di cui al comma 19 bis e le eventuali economie del contributo di cui al comma 16 sono restituiti dal Comune alla Regione senza applicazione di interessi entro centottanta giorni dall'ottenimento del certificato di agibilità dell'immobile o dal formarsi del silenzio assenso ovvero dalla presentazione della segnalazione certificata di agibilità.
19 quater. In caso di mancata riqualificazione degli immobili il contributo di cui al comma 16 e il finanziamento di cui al comma 19 bis sono restituiti nei termini indicati nel provvedimento di revoca.>>.