Legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 07/07/2022

Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.
Art. 52
1. All'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono apportate le seguenti modifiche:
2. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 11 bis, della legge regionale 14/2016, come inserito dal comma 1, lettera a), si applica ai procedimenti contributivi le cui domande sono presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le domande già presentate ma non ancora finanziate alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora l'importo richiesto sia inferiore al limite massimo consentito ai sensi dell'articolo 4, comma 12, della legge regionale 14/2016, gli Enti locali possono presentare una richiesta integrativa di contributo fino alla concorrenza dell'importo massimo di 50.000 euro, al fine di garantire un livello di conoscenza di almeno LC2, mantenendo tuttavia la posizione in graduatoria secondo l'ordine di presentazione della domanda iniziale.
4. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 13 bis, della legge regionale 14/2016, come inserito dal comma 1, lettera c), si applica anche ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.