Legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 07/07/2022

Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.
Art. 4
 (Attuazione degli interventi)
1. Alla realizzazione degli interventi manutentivi di cui all'articolo 2 provvede la struttura regionale competente in materia di porti e navigazione interna, con periodicità e ordinarietà sulla base di un programma corredato della documentazione contenente gli elementi conoscitivi dello stato di fatto e delle possibilità di intervento con l'indicazione delle fonti di finanziamento.
4. Gli interventi di dragaggio manutentivi intesi quali operazioni di ripristino della sezione originaria del canale, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dalla normativa vigente, sulla base di un progetto definitivo-esecutivo, approvato dal direttore competente in materia di porti e navigazione interna, costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco prezzi, dal computo metrico estimativo e dal piano di sicurezza, ove previsto, oltre agli elaborati grafici di progetto, nonché al quadro economico dell'intervento e al relativo cronoprogramma.
5. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16 (Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare), a promuovere e sviluppare specifici accordi con soggetti privati titolari o gestori di marine o di porti e approdi turistici, anche tra loro consorziati, per l'attuazione in via ordinaria da parte degli stessi di interventi manutentivi dei canali marittimi e delle vie di navigazione interna di competenza regionale o, qualora questi vengano eseguiti direttamente dall'Amministrazione regionale, per la partecipazione finanziaria.
6. Senza onere alcuno per l'Amministrazione regionale il direttore competente in materia di porti e navigazione interna, previo nulla-osta della struttura competente in materia di demanio regionale, è autorizzato altresì a stipulare apposite convenzioni con i soggetti privati di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi manutentivi dei canali e delle vie navigabili interne appartenenti al demanio regionale navigabile, marittimo, idrico e lacuale.
7. Per il raggiungimento della predetta finalità manutentiva l'occupazione dei beni demaniali è assentita a titolo gratuito e rimane esclusa dal pagamento di canoni o dal rilascio di provvedimenti concessori.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 47, comma 1, L. R. 13/2020