Art. 3
(Demanio navigabile)
1. Fanno parte del sistema idroviario e costituiscono beni del demanio regionale navigabile i canali e le vie di navigazione interna, localizzati per la maggior parte del loro sviluppo nella laguna di Marano e Grado, che consentono di collegare tra loro e con il mare i porti e gli approdi di competenza regionale.
2. La rete di navigazione interna regionale risulta prevalentemente costituita dall'idrovia classificata Litoranea Veneta e dai canali e tratte fluviali navigabili a essa afferenti; ne fanno altresì parte i laghi che presentano naturalmente caratteristiche di navigabilità.
3. Costituiscono parte del sistema idroviario anche i canali marittimi del tratto costiero che consentono di collegare il mare con la rete di navigazione interna e con i porti e approdi costieri di competenza regionale.
4. La disciplina della navigazione interna, nonché i limiti, le prescrizioni e le fasce di rispetto per l'esercizio del diritto di navigazione interna sono individuati e regolamentati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere della competente Commissione consiliare, in conformità alla ricognizione della rete navigabile effettuata dall'Amministrazione regionale.