Art. 26
(Cartello di cantiere)
1. Per gli interventi di cui al Titolo IV della presente legge e assoggetti alla disciplina inerente l'esposizione del "cartello di cantiere", come disciplinato dalla normativa vigente, deve essere indicato tra le figure professionali responsabili della realizzazione delle opere medesime anche il nome del professionista geologo incaricato.