Legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 07/07/2022

Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.
Art. 23
1. In ordine ai lavori in economia di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale 14/2002- nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate con la legge regionale 24/2016- la locuzione <<per mezzo del personale della amministrazione aggiudicatrice>> si interpreta nel senso che nell'amministrazione diretta, vengono riconosciute le somme sia per la manodopera che per i mezzi propri impiegati, sotto la direzione del responsabile del procedimento.