Art. 17
(Comitato di monitoraggio e coordinamento)
1. I componenti di cui all'articolo 47, comma 3, lettere d), ed e), della
legge regionale 23/2007, dell'attuale Comitato di monitoraggio e coordinamento decadono all'entrata in vigore della presente legge e sono rinominati secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, lettere a) e b), della
legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019).
2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, vengono apportate le necessarie modifiche alla composizione del Comitato, ai sensi di quanto disposto dal comma 1.
3. Rimane ferma l'attuale scadenza triennale del Comitato decorrente dal 3 agosto 2016, come previsto nel decreto di ricostituzione dello stesso.