Art. 13
(Applicazione delle procedure previste da regolamenti provinciali a procedimenti contributivi non conclusi gestiti dall'Amministrazione regionale)
1. L'Amministrazione regionale, con riferimento ai procedimenti contributivi non ancora conclusi, è autorizzata ad applicare le disposizioni previste dai regolamenti provinciali in vigore al momento del trasferimento delle funzioni provinciali alla Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione, operato ai sensi dell'
articolo 32 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).
2. Al fine di garantire adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria in relazione ai finanziamenti di cui al comma 1, nonché di favorire la rapida realizzazione delle opere finanziate con i fondi pubblici, l'Amministrazione regionale fissa termini, anche perentori, per l'esecuzione degli interventi e per la loro rendicontazione.