Art. 12
(Estensione a limite territoriale unico regionale per operazioni di collaudo)
1. Al fine di gestire a livello di servizio regionale tutte le procedure per operazioni di collaudo, precedentemente limitate ai confini territoriali delle Province, viene estesa l'accettazione e l'effettuazione delle stesse, a un unico ambito territoriale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, avvalendosi indifferentemente degli uffici di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste.
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 37/2017
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 37/2017