Art. 42
(Indennità e gettone di presenza per attività di coordinamento degli Organismi tecnici)
1. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dall'
articolo 3, comma 4 bis, della legge regionale 16/2009, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il costo delle riunioni di coordinamento degli Organismi tecnici, nei limiti delle previsioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2010, n. 850 (
Legge regionale 16/2009, articolo 3, comma 4. Compensazione, durata, compiti e modalità di funzionamento degli organismi tecnici di cui all'
articolo 4, comma 2, della legge regionale 16/2009), assunta in attuazione dell'
articolo 3, comma 4, della citata legge regionale 16/2009.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzatala spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.