Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 4 e 5 della
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), introduce misure per lo sviluppo del sistema infrastrutturale regionale, marittimo, fluviale e terrestre, da attuarsi attraverso il potenziamento o il recupero della rete esistente in recepimento delle esigenze provenienti dai territori anche in funzione del rilancio del sistema produttivo regionale.
2. La presente legge disciplina, altresì, forme acceleratorie e negoziali per la promozione di elementi naturali di valore e per lo sviluppo sostenibile di ambiti produttivi del territorio regionale.
3. Il presente provvedimento individua interventi per il recupero e la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, privilegiando soluzioni mirate al contenimento del consumo di suolo, nonché misure di semplificazione nelle materie dei lavori pubblici e delle infrastrutture.