Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

Capo VI

Altre disposizioni in materia faunistica

Art. 103

(Abrogazione dell'articolo 2 della legge regionale 21/1993)

1. L'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 (Norme integrative e modificative in materia venatoria), è abrogato.

Art. 104

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 27/2002)

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27 (Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della regione Friuli Venezia Giulia), è sostituita dalla seguente:

<<b) la previsione, nell'atto costitutivo o nello statuto dell'associazione, che la sede sociale sia ubicata nella regione Friuli Venezia Giulia.>>.

Art. 105

(Norme transitorie in materia di attività venatoria)

1. Al fine di consentire un'applicazione graduale della disciplina in materia di formazione venatoria prevista dalla presente legge:

a) gli articoli 74, comma 1, lettere a) e b), 78, 90, 98 e 102, hanno effetto dall'1 gennaio 2018;

b) l'articolo 2, commi 103 e 104, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2017;

c) le Commissioni d'esame nominate ai sensi dell'articolo 2, commi 103 e 104, della legge 14/2016 continuano a operare fino alla naturale scadenza.

2. In sede di prima applicazione della presente legge le Assemblee dei soci delle Riserve di caccia adeguano i regolamenti di fruizione venatoria di cui all'articolo 16 della legge regionale 6/2008 alle clausole minime di uniformità approvate dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data della deliberazione di approvazione.

Art. 106

(Abrogazioni in materia di attività venatoria)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 148 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

b) i commi 103 e 104 dell'articolo 2 della legge regionale 14/2016.