Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

Art. 98

(Modifiche all'articolo 7 bis della legge regionale 56/1986)

(1)

1. All'articolo 7 bis della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<alla frequentazione di un apposito corso e relativo esame abilitativo organizzati dalla Regione per territorio>> sono sostituite dalle seguenti: <<al superamento dell'esame di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 4), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)>>;

b) al comma 4 bis la parola <<corso>> è sostituita dalla seguente: <<esame>>.

Note:

La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2018, come disposto dall'art. 105, c. 1, lett. a), L.R. 28/2017.