Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

Art. 97

(Norme finanziarie relative alla legge regionale 6/2008)

1. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 6/2008, come modificato dall'articolo 77, è autorizzata la spesa di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

3. Per le finalità previste dall'articolo 11 bis, comma 4 ter, della legge regionale 6/2008, come modificato dall'articolo 78, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 2.000 euro, suddivisa in ragione di 1.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

5. Per le finalità previste dall'articolo 29, comma 1 bis, della legge regionale 6/2008, come modificato dall'articolo 90, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 48.000 euro, suddivisa in ragione di 24.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante rimodulazione delle risorse all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.

7. Per le finalità previste dall'articolo 29, comma 1 quater, della legge regionale 6/2008, come modificato dall'articolo 90, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 6.000 euro, suddivisa in ragione di 3.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante rimodulazione delle risorse all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.