Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.
Art. 93
(Modifica all'articolo 34 della legge regionale 6/2008)
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 6/2008 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Il cacciatore deve tenere il fucile scarico e riposto nel fodero quando si muove a piedi per raggiungere il luogo o l'appostamento di caccia e per allontanarsi dagli stessi rispettivamente prima e dopo gli orari consentiti per l'attività venatoria.>>.