Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

Art. 87

(Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 6/2008)

1. All'articolo 25 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1 le parole <<scarso rilievo>> sono sostituite dalle seguenti: <<non rilevante interesse>>;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Qualora la gestione della zona cinofila sia effettuata dalle Riserve di caccia e dalle associazioni venatorie e cinofile, le autorizzazioni all'istituzione delle zone cinofile sono rilasciate previo consenso scritto dei proprietari dei terreni.>>;

c) al primo periodo del comma 3 le parole <<inferiore all'annata venatoria>> sono sostituite dalle seguenti: <<non superiore a cinque mesi>> e alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: <<e non si applica quanto previsto dal comma 1 bis>>;

d) il comma 5 è abrogato;

e) al comma 7 le parole <<è ammesso>> sono sostituite dalle seguenti: <<sono consentiti l'immissione e>>.