Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

Art. 72

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 24/1996)

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 24/1996 è sostituito dal seguente:

<<3. In applicazione dell'articolo 21, comma 1, lettera m), della legge 157/1992, è vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatte salve le seguenti eccezioni:

a) in tutto il territorio regionale: è consentita la caccia di selezione agli ungulati;

b) nella Zona faunistica delle Alpi: è consentita la caccia agli ungulati comunque svolta, alla lepre dopo quarantotto ore dall'ultima nevicata, ai tetraonidi, ai palmipedi, ai trampolieri e alla cesena.>>.