Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

Art. 58

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 31/2005)

1. All'articolo 4 della legge regionale 31/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 ter è inserito il seguente:

<<1 quater. Comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro l'utilizzo di attrezzi per l'attività di pesca professionale nella laguna di Marano-Grado in violazione delle limitazioni previste dai provvedimenti gestionali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2012, n. 0191/Pres (Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), con riferimento:

a) alle aree e ai periodi di tempo in cui gli attrezzi possono essere utilizzati;

b) alle tipologie e alle caratteristiche degli attrezzi utilizzabili;

c) alle modalità di impiego degli attrezzi;

d) al numero di attrezzi utilizzabili a bordo delle imbarcazioni impiegate per la pesca.>>;

b) al comma 3 le parole <<comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<presente articolo>> e le parole <<, dai Corpi di vigilanza provinciale>> sono soppresse.