Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.
Art. 3
(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 32/1995)
1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 32/1995 le parole <<Detti produttori non hanno più diritto ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 12.>> sono soppresse.