Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

Art. 27

(Modifica all'articolo 18 della legge regionale 23/1999)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 23/1999 le parole <<agli agenti del Corpo forestale regionale. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale>> sono sostituite dalle seguenti: <<al Corpo forestale regionale e ai Corpi di polizia locale>>.