Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

Art. 24

(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 23/1999)

1. All'articolo 15 della legge regionale 23/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo, con particolare riferimento all'organizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento sulla raccolta e di addestramento dei cani utilizzati nella stessa.>>;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Per le finalità di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi alle associazioni dei tartufai secondo criteri e modalità stabiliti, nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di stato, con regolamento regionale.>>.