Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.
Art. 24
(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 23/1999)
1. All'articolo 15 della legge regionale 23/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo, con particolare riferimento all'organizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento sulla raccolta e di addestramento dei cani utilizzati nella stessa.>>;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Per le finalità di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi alle associazioni dei tartufai secondo criteri e modalità stabiliti, nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di stato, con regolamento regionale.>>.