Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

Art. 22

(Modifica all'articolo 13 della legge regionale 23/1999)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 23/1999 le parole <<Le Province, avvalendosi della consulenza di esperti in materia micologica, provvedono>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia provvede>>.