Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

Art. 102

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 14/1987)

(1)

1. All'articolo 5 della legge regionale 14/1987 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<frequentato un apposito corso da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 2)>> sono sostituite dalle seguenti: <<superato l'esame di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 3)>>;

b) al comma 1 bis la parola <<soci>> è sostituita dalla seguente: <<cacciatori>> e la parola <<corso>> è sostituita dalla seguente: <<esame>>.

Note:

La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2018, come disposto dall'art. 105, c. 1, lett. a), L.R. 28/2017.