Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.
Capo IV
 Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne)
Art. 100
1.
L'articolo 9 della legge regionale 56/1986 è sostituito dal seguente:
<<Art. 9
 (Autorizzazioni per gli allevamenti e relative sanzioni)
2. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza è tenuto l'allevatore con particolare riferimento alle condizioni igienico-sanitarie e alla tenuta di apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento. La tenuta di apposito registro non è richiesta per gli allevamenti di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale.
3. È punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 50 euro a 200 euro colui che effettua allevamento di selvaggina senza essere in possesso della prescritta autorizzazione.
4. La violazione di ogni altro obbligo e prescrizione contenuti nell'autorizzazione è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 50 euro a 200 euro. In caso di recidiva è prevista la revoca dell'autorizzazione, la quale potrà essere rilasciata, previa regolare richiesta, a far data dal compimento del terzo anno dall'avvenuta revoca.
5. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.>>.