<<3. In applicazione dell'articolo 21, comma 1, lettera m), della legge 157/1992, č vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatte salve le seguenti eccezioni:a) in tutto il territorio regionale: č consentita la caccia di selezione agli ungulati;
b) nella Zona faunistica delle Alpi: č consentita la caccia agli ungulati comunque svolta, alla lepre dopo quarantotto ore dall'ultima nevicata, ai tetraonidi, ai palmipedi, ai trampolieri e alla cesena.>>.