Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.
Capo IV
 Altre disposizioni in materia di risorse agricole
Art. 30
 (Criteri e modalità per l'accertamento della qualifica di IAP)
1. I criteri e le modalità per l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38) sono stabiliti con deliberazione di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole.
Art. 33
 (Anticipazioni finanziarie a favore dei GAL sui rimborsi da parte dell'organismo pagatore del PSR)
1. Per garantire l'operatività dei Gruppi di azione locale le cui strategie di sviluppo locale sono state approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 2657 del 29 dicembre 2016, nelle more dei rimborsi da parte dell'organismo pagatore del Programma regionale di sviluppo rurale per gli anni 2014-2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai suddetti Gruppi l'aiuto previsto dalla sottomisura 19.1 (Sostegno preparatorio) del Programma.
3. I Gruppi di azione locale presentano domanda di erogazione al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'aiuto è concesso e liquidato dal Servizio coordinamento politiche per la montagna nell'importo massimo di 35.000 euro alle condizioni definite dall'"Invito a presentare le domande di sostegno" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 282 del 24 febbraio 2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 dell'8 marzo 2017.
5. Alla domanda di cui al comma 3 è allegata la rendicontazione della spesa secondo le modalità indicate dal Capo IV dell'"Invito a presentare le domande di sostegno" di cui al comma 4.
6. Nei confronti dei Gruppi di azione locale, già beneficiari del finanziamento previsto dall'articolo 74 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), il Servizio coordinamento politiche per la montagna assicura la restituzione delle somme erogate mediante compensazione contestuale all'adozione dell'atto di concessione e liquidazione.
7. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 175.000 euro a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
9. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 2 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie), Tipologia 50200 (Riscossione di crediti di breve termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.
Art. 34
 (Contributo per la candidatura del Collio come patrimonio Unesco)
1. Al fine di sostenere la candidatura del "Paesaggio rurale Collio (ITA) /Brda (SLO) tra Isonzo e Judrio" presso la World Heritage List UNESCO, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Cormons per il completamento, da parte del Comitato tecnico scientifico pluridisciplinare, dello studio preliminare rivolto ad inserire il predetto Paesaggio rurale nella "Tentative List" nazionale.
2. Per la concessione del contributo di cui al comma 1, il Comune di Cormons, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta domanda alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole corredata del programma delle attività e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.
Art. 35
1. Per le domande presentate entro il mese di aprile 2017, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), l'ammissibilità a contributo e la quantificazione della spesa ammissibile sono determinate applicando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2000, n. 0417/Pres. (Regolamento di esecuzione della LR 8 agosto 2000, n. 15 per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare. Approvazione). Le risorse disponibili sono ripartite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione alle spese ammissibili.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 273.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Art. 38
1. All'articolo 15 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:
2. La disposizione di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 28/2002, come modificato dal comma 1, lettera a), si applica a decorrere dai rinnovi dei Consigli dei delegati dei Consorzi di bonifica o, se precedenti, a decorrere dalle adunanze convocate per la sostituzione dei componenti eletti in rappresentanza dei Comuni ai sensi dell'articolo 15, comma 7, della medesima legge regionale 28/2002.
Art. 40
1.
Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, il Programma di Sviluppo Rurale attiva ulteriori strumenti finanziari, in osservanza dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. L'Autorità di Gestione è autorizzata, con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, a sottoscrivere accordi di finanziamento con il gestore degli strumenti finanziari medesimi, previa consultazione sullo schema di accordo di finanziamento dell'Avvocatura della Regione per il parere legale e della Direzione centrale competente in materia di bilancio per il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio. L'accordo di finanziamento specifica i termini di attivazione dello strumento.>>.

Art. 43
 (Abrogazioni in materia di agricoltura)
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate);
b) l'articolo 22 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);
c) l'articolo 29 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali);
d) la legge regionale 27 maggio 1997, n. 22 (Modifica della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56, e misure transitorie in materia di sovvenzioni in agricoltura);
e) l'articolo 90 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);
f) il comma 11 dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
i) l'articolo 29, l'articolo 40, la lettera j) del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);
l) gli articoli 13 e 14 della legge regionale 17 ottobre 2007, n. 25 (Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strade del vino);
m) l'articolo 18 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici);
2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo, continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.