Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.
Capo III
 Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi)
Art. 28
1.
L'articolo 19 della legge regionale 23/1999 è sostituito dal seguente:
<<Art. 19
 (Sanzioni amministrative e pecuniarie)
1. Alle violazioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) per la raccolta senza il tesserino di cui all'articolo 12, comma 3 da 100 euro a 400 euro;
b) per la raccolta in periodo vietato di cui all'articolo 11, comma 2, o senza l'ausilio del cane addestrato o senza l'attrezzo idoneo di cui all'articolo 11, comma 2, o per il commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta da 150 euro a 500 euro;
c) per la raccolta di tartufi con lavorazione andante del terreno, da 150 euro a 500 euro per ogni decara o frazione del terreno lavorato;
d) per l'apertura di buche in soprannumero o per il mancato riempimento con la terra prima estratta di cui all'articolo 11, comma 6, da 50 euro a 100 euro per ogni cinque buche o frazione, aperte e non riempite con il medesimo terreno di scavo;
e) per la raccolta abusiva di tartufi in tartufaie coltivate o controllate riconosciute di cui all'articolo 4, comma 1, da 500 euro a 2.000 euro;
f) per la raccolta di tartufi immaturi o avariati di cui all'articolo 11, comma 4, da 50 euro a 200 euro;
g) per la ricerca e la raccolta di tartufi durante le ore notturne di cui all'articolo 11, comma 5, da 150 euro a 500 euro;
h) per la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di quindici anni dalla data del rimboschimento da 50 euro a 200 euro;
i) per la raccolta dei tartufi con un numero di cani superiore a quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, da 150 euro a 500 euro per ciascun cane;
2. La raccolta dei tartufi nelle ipotesi previste dal comma 1 comporta la confisca del materiale raccolto, nonché la sanzione accessoria del ritiro del tesserino previsto dall'articolo 12, comma 3, per l'anno solare in corso.

Art. 29
1. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 3 bis, della legge regionale 23/1999, come aggiunto dall'articolo 24, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Le entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 23/1999, come sostituito dall'articolo 28, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) Tipologia 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.