Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.
Capo I
 Modifiche alla legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia)
Art. 1
1.
All'articolo 1 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica del Friuli Venezia Giulia), le parole <<regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato regolamento CEE>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91>>.

Art. 5
1.
Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 32/1995 le parole <<regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, da ultimo modificato dal regolamento (CEE) n. 3669/93, del Consiglio, del 22 dicembre 1993, nonché quelle previste dalla legge regionale 13 giugno 1988, n. 49>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (CE) n. 952/1997 del Consiglio, del 20 maggio 1997, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni>>.

Art. 6
1.
L'articolo 12 della legge regionale 32/1995 è sostituito dal seguente:
<<Art. 12
 (Interventi a favore dell'agricoltura biologica)
2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi agli Organismi di cui all'articolo 7 e non comportano pagamenti diretti alle aziende. Gli aiuti sono concessi ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
6. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, nella misura massima del 80 per cento delle spese preventivate, al netto dell'IVA. In caso di risorse insufficienti, le somme spettanti a ciascun Organismo sono proporzionalmente ridotte. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità della rendicontazione, prevedendo che la fattura di addebito per l'attività di controllo svolta a favore di ciascuna azienda indichi l'entità del contributo concesso in detrazione rispetto al totale del corrispettivo.>>.

Art. 8
1. In sede di prima applicazione dell'articolo 12 della legge regionale 32/1995, come sostituito dall'articolo 6, le domande di contributo sono presentate entro il 31 agosto 2017 con riferimento alle spese da sostenere nell'anno in corso a decorrere dall'1 settembre 2017.
Art. 9
1. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 32/1995, come sostituito dall'articolo 6 e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8, è autorizzata la spesa complessiva di 10.000 euro suddivisa in ragione di 5.000 euro per l'anno 2017 e di 5.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.