<<6 bis. L'uso di cani da seguita nella caccia agli ungulati che hanno superato la prova pratica di valutazione di cui al comma 1 č consentito fino al perimetro esterno:
b) dei parchi e delle riserve di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).
6 ter. L'uso di cani da seguita nella caccia agli ungulati che non hanno superato la prova pratica di valutazione di cui al comma 1 č consentito fino a un chilometro dal perimetro esterno delle aree di cui al comma 6 bis.>>.