<<11. Le autorizzazioni all'istituzione di aziende venatorie di cui ai commi 1 e 5 sono rilasciate e rinnovate con le medesime modalitā per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni; la durata delle autorizzazioni di cui al comma 1 č determinata in considerazione dei programmi di gestione faunistico-venatoria e di miglioramento ambientale.>>.