Art. 69
(Promozione dei centri di raccolta della selvaggina)
1. AI fine di favorire il conferimento della selvaggina uccisa a caccia ai centri di lavorazione della carne finanziati ai sensi del presente capo, la Regione promuove la realizzazione di centri di raccolta delle spoglie di selvaggina presso le Riserve di caccia.
2. Per le finalitā di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere contributi alle Associazioni delle Riserve di caccia per l'acquisto e l'istallazione di celle di refrigerazione dedicate alla conservazione della selvaggina uccisa a caccia nell'ambito del Distretto venatorio di appartenenza, nel numero massimo di tre celle per Distretto.
3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalitā per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi di cui al comma 2.