Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attivitā venatoria.
Art. 68
 (Contributo straordinario per l'attivazione di un centro di lavorazione delle carni di selvaggina uccisa a caccia nell'area Canal del Ferro - Val Canale)
1. Al fine di consentire l'attivazione di un centro di lavorazione delle carni anche nell'area Canal del Ferro - Val Canale di cui all'allegato C bis della legge regionale 26/2014, in cui non risultano esistere macelli o centri di sezionamento in possesso del riconoscimento di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Pontebba per gli interventi di adeguamento del macello di proprietā, necessari a ottenere il riconoscimento per la categoria "centro di sezionamento di selvaggina uccisa a caccia" ai sensi del medesimo articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004.
3. Il contributo č concesso, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 e nei limiti delle spese riconosciute ammissibili in applicazione dell'allegato B alla presente legge. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalitā di rendicontazione della spesa.
4. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere gli impegni dichiarati ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettere e) ed f).
5. L'erogazione del contributo č subordinata all'ottenimento del riconoscimento definitivo ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004 per la categoria "centro di sezionamento di lavorazione della selvaggina uccisa a caccia". Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 67, commi 2 e 3.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 35, L. R. 45/2017
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 34, comma 1, L. R. 6/2021
3 Parole soppresse al comma 3 da art. 3, comma 21, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.