Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.
Art. 66
 (Concessione ed erogazione dei contributi)
1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 63, comma 1, i contributi sono concessi, con decreto del Direttore del Servizio competente, all'unica domanda ammessa a finanziamento per ciascuna delle aree di cui all'articolo 62, comma 2.
2. I contributi sono concessi nel limite della spesa ritenuta ammissibile in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 24 dicembre 2013, n. L 352.
3. In caso di risorse finanziarie insufficienti per tutte le domande ammesse a finanziamento ciascun contributo viene proporzionalmente ridotto.
4. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa: è oggetto di rendicontazione anche la quota di costo a carico del beneficiario, ridotta in percentuale corrispondente a quella di cui al comma 3.
5. I beneficiari hanno l'obbligo di mantenere gli impegni dichiarati ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettere d), e) ed f).
8. Qualora il beneficiario non rendiconti interamente la quota di costo a suo carico, calcolata ai sensi del comma 4, la somma da erogare è proporzionalmente ridotta.