Art. 65
(Istruttoria delle domande di contributo)
1. L'istruttoria avviene esaminando separatamente le domande di contributo relative agli impianti collocati in ciascuna delle aree di cui all'articolo 62, comma 2.
2.
La Commissione di valutazione verifica preliminarmente:
a) l'ammissibilità delle domande ai sensi dell'articolo 62;
b) la completezza della documentazione ai sensi dell'articolo 63 ai fini della richiesta delle necessarie integrazioni istruttorie.
3.
Qualora per la medesima area di cui all'articolo 62, comma 2, risultino ammissibili più domande di contributo vengono individuate le domande finanziabili in base all'applicazione dei seguenti criteri di priorità:
a) sono giudicate finanziabili solo le domande presentate dai soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b);
b) solo in assenza delle domande di cui alla lettera a) del presente comma, sono giudicate finanziabili le domande presentate dai soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c).
4.
Qualora per la medesima area di cui all'articolo 62, comma 2:
a) risulti finanziabile un'unica domanda: la stessa è ammessa a finanziamento nel limite delle spese considerate ammissibili;
b) risultino finanziabili più domande: è ammessa a finanziamento, nel limite delle spese ammissibili, la domanda che, a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione di cui all'allegato A alla presente legge ha ottenuto il punteggio più elevato; in caso di parità di punteggio fra due o più domande, viene selezionata la domanda per cui risulta la minor spesa ammissibile.
5. Sono considerate ammissibili solo le spese individuate nell'allegato B alla presente legge.