Art. 64
(Commissione per la valutazione dei progetti di avviamento di centri di lavorazione delle carni per la selvaggina uccisa a caccia)
1. L'istruttoria delle domande di contributo avviene a cura della Commissione per la valutazione dei progetti di avviamento di centri di lavorazione delle carni per la selvaggina uccisa a caccia, di seguito Commissione di valutazione, che individua le domande ammesse a finanziamento.
2.
La Commissione di valutazione č costituita con decreto del Direttore della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, dura in carica fino all'avvenuta erogazione dei contributi di cui all'articolo 61 ed č composta da:
a) il Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche, di seguito Servizio competente, o suo delegato con funzioni di Presidente;
b) un dipendente del Servizio competente;
c) il Direttore del Servizio competitivitā sistema agroalimentare o suo delegato;
d) il Direttore del Servizio sanitā pubblica veterinaria o suo delegato;
e) un funzionario impiegato presso il Servizio sanitā pubblica veterinaria individuato dal Direttore del Servizio medesimo.
3. Gli esiti dei lavori della Commissione sono riportati in una relazione istruttoria conclusiva. Le attivitā di segreteria sono assicurate dal personale del Servizio competente.