Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.
Art. 60
 (Disciplina della Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura)
1. In attuazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38), è istituita presso la Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche la Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura, preposta a dare pareri su schemi di leggi e regolamenti regionali, piani di gestione, programmi, provvedimenti, progetti e interventi concernenti la pesca e l'acquacoltura nell'ambito dei compartimenti marittimi di Trieste e di Monfalcone.
2. La Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura, di seguito Commissione consultiva, è costituita con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse ittiche, dura in carica cinque anni ed è composta da:
a) il direttore del Servizio regionale competente in materia di risorse ittiche o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) il direttore del Servizio regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria o suo delegato, con funzioni di Vice Presidente;
c) il direttore del Servizio regionale competente in materia di valutazione impatto ambientale o suo delegato;
d) il direttore dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia o suo delegato;
e) un esperto in materia di biologia marina designato dall'Università di Trieste;
f) un esperto di itticoltura e acquacoltura designato dall'Università di Udine;
g) un rappresentante di ciascuna delle associazioni di categoria della pesca e dell'acquacoltura operanti sul territorio regionale, rappresentative a livello nazionale;
h) tre rappresentanti dei lavoratori della pesca e dell'acquacoltura designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale;
i) i Comandanti delle Capitanerie di porto territorialmente competenti o loro delegati, previa intesa con le Capitanerie medesime;
j) i direttori dei mercati ittici di Trieste, di Grado e di Marano Lagunare o loro delegati.
j bis) il direttore dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) o suo delegato, previa intesa con il Ministero competente.
3. Il Presidente può invitare alle sedute, a titolo consultivo, esperti in materia di pesca e acquacoltura, nonché rappresentanti di enti, istituti e associazioni operanti negli specifici settori.
4. La Commissione consultiva è convocata dal Presidente anche su richiesta di uno dei soggetti di cui al comma 2, lettere b), c), d) e i), o di un terzo dei componenti. La Commissione consultiva è convocata almeno sette giorni prima del giorno della seduta, salvo motivate ragioni di urgenza. Le sedute della Commissione consultiva sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti; le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Presidente stabilisce, con proprio provvedimento, i casi e le modalità per la consultazione scritta dei componenti. La Direzione centrale competente assicura l'attività di segreteria.
6. La partecipazione ai lavori della Commissione consultiva e delle sottocommissioni avviene a titolo gratuito.
Note:
1 Lettera j bis) del comma 2 aggiunta da art. 3, comma 20, L. R. 22/2020