Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.
Art. 50
1. All'articolo 88 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. La procedura per l'integrazione contrattuale di cui al comma 4 ha luogo nel rispetto delle direttive e degli indirizzi formulati al riguardo con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse forestali e avviene nel rispetto dei seguenti criteri:
a) il Direttore centrale partecipa alle trattative con la controparte quale rappresentante dell'Amministrazione regionale e può avvalersi della collaborazione degli uffici della Direzione generale per la verifica della compatibilità delle proposte contrattuali con la normativa statale e regionale in materia di spesa pubblica inerente il personale;
b) entro trenta giorni dalla conclusione delle trattative l'ipotesi di integrazione contrattuale, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria, è inviata all'Avvocatura della Regione per il parere legale sullo schema di contratto e alla Direzione centrale competente in materia di bilancio per il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio;
c) trascorsi trenta giorni dall'invio di cui alla lettera b) senza che siano formulati rilievi, il Direttore centrale è autorizzato alla sottoscrizione dell'integrazione contrattuale con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse forestali;
d) qualora l'Avvocatura della Regione o la Direzione centrale competente in materia di bilancio formulino rilievi, le parti si incontrano entro trenta giorni dal ricevimento dei medesimi da parte del Direttore centrale.>>.