Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.
Art. 5
(Modifica all'
articolo 10 della legge regionale 32/1995
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 32/1995
le parole <<
regolamento (CEE) n. 1360/78
del Consiglio, del 19 giugno 1978, da ultimo modificato dal
regolamento (CEE) n. 3669/93
, del Consiglio, del 22 dicembre 1993, nonché quelle previste dalla
legge regionale 13 giugno 1988, n. 49
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
regolamento (CE) n. 952/1997
del Consiglio, del 20 maggio 1997, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni
>>.