Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.
Art. 5
1.
Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 32/1995 le parole <<regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, da ultimo modificato dal regolamento (CEE) n. 3669/93, del Consiglio, del 22 dicembre 1993, nonché quelle previste dalla legge regionale 13 giugno 1988, n. 49>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (CE) n. 952/1997 del Consiglio, del 20 maggio 1997, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni>>.