<<5 bis. Per le finalitā di cui all'articolo 86 bis la Regione č autorizzata a erogare alle associazioni fondiarie contributi:a) fino al 100 per cento della spesa sostenuta per la copertura delle spese per la costituzione e gestione dell'associazione stessa;
b) fino all'8o per cento della spesa sostenuta per la redazione dei piani di gestione associata dei terreni conferiti dai soci ai fini dell'articolo 86 bis, comma 2.>>.