1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
e) l'
articolo 90 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attivitą economiche e produttive, sanitą e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, societą finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);
i) l'articolo 29, l'articolo 40, la
lettera j) del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilitą, trasporto pubblico locale, cultura, sport);
l) gli articoli 13 e 14 della
legge regionale 17 ottobre 2007, n. 25 (Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strade del vino);