Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.
Art. 38
1. All'articolo 15 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:
2. La disposizione di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 28/2002, come modificato dal comma 1, lettera a), si applica a decorrere dai rinnovi dei Consigli dei delegati dei Consorzi di bonifica o, se precedenti, a decorrere dalle adunanze convocate per la sostituzione dei componenti eletti in rappresentanza dei Comuni ai sensi dell'articolo 15, comma 7, della medesima legge regionale 28/2002.